1. Le disposizioni sul porto d'armi previste dall'articolo 73, primo comma, del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, sono estese agli ufficiali generali e agli ufficiali superiori delle Forze armate.
2. La facoltà di portare le armi comuni prevista dall'articolo 73, primo comma, del regolamento di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, è attribuita al personale di cui al comma 1 esclusivamente ai fini della difesa personale.
1. Agli ufficiali inferiori delle Forze armate continuano ad applicarsi le disposizioni stabilite dall'articolo 75 del regolamento di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive modificazioni.
2. La facoltà di portare le armi comuni, prevista dall'articolo 75 del regolamento di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive modificazioni, è attribuita al personale di cui al comma 1 esclusivamente ai fini della difesa personale.
1. Ai soli fini della difesa personale, i sottufficiali e i volontari di truppa in servizio permanente delle Forze armate