PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Ufficiali generali e ufficiali superiori delle Forze armate).

      1. Le disposizioni sul porto d'armi previste dall'articolo 73, primo comma, del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, sono estese agli ufficiali generali e agli ufficiali superiori delle Forze armate.
      2. La facoltà di portare le armi comuni prevista dall'articolo 73, primo comma, del regolamento di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, è attribuita al personale di cui al comma 1 esclusivamente ai fini della difesa personale.

Art. 2.
(Ufficiali inferiori delle Forze armate).

      1. Agli ufficiali inferiori delle Forze armate continuano ad applicarsi le disposizioni stabilite dall'articolo 75 del regolamento di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive modificazioni.
      2. La facoltà di portare le armi comuni, prevista dall'articolo 75 del regolamento di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive modificazioni, è attribuita al personale di cui al comma 1 esclusivamente ai fini della difesa personale.

Art. 3.
(Sottufficiali e volontari in servizio permanente delle Forze armate).

      1. Ai soli fini della difesa personale, i sottufficiali e i volontari di truppa in servizio permanente delle Forze armate

 

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sono autorizzati a portare, anche al di fuori del normale orario di servizio, le armi in dotazione di cui sono muniti, con la modalità definite da apposito regolamento emanato, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, dal Ministro della difesa ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentito il Capo di stato maggiore della difesa.